Dichiarazione ISEE: i buoni postali cointestati da contare ai fini del calcolo?
In questo periodo la dichiarazione ISEE è uno degli argomenti più ‘caldi’, in considerazione del fatto che si tratta di un documento indispensabile (insieme alla DSU) per ottenere bonus e agevolazioni previste dallo Stato.
Dato questo contesto, non sorprende che ci sia chi si pone alcune questioni pratiche, che potrebbero rilevare. Come ad esempio la seguente: i buoni postali cointestati debbono essere considerati ai fini ISEE? Ecco la risposta.
Dichiarazione ISEE: che cos’è in breve
In molti probabilmente già sapranno cos’è la dichiarazione ISEE, ma di seguito giova ricordarlo in sintesi. L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) consiste in un indicatore mirato a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie.
L’INPS prevede per gli interessati tutti le istruzioni su come compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la richiesta dell’ISEE.
La DSU e l’ISEE sono necessari a tutti coloro che fanno domanda per prestazioni sociali agevolate, ossia tutte le prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione è legata alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In questi casi si parla in gergo di rilevanza della cd. ‘prova dei mezzi’.
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Dichiarazione ISEE e buoni postali cointestati: vanno sempre computati?
Le regole in tema di dichiarazione ISEE sono state modificate nel corso del tempo. Sulla scorta di quanto previsto a partire dal 2020, per quanto attiene alla messa a disposizione della dichiarazione ISEE precompilata, i dati legati alla consistenza dei depositi bancari e postali sono comunicati in modo diretto da istituti di credito, poste e altri intermediari finanziari all’Amministrazione Finanziaria.
Ne consegue che il dato è acquisito appunto in modo indubbio, senza possibilità di contestazione. Ed in particolare, al di là del fatto che l’intestatario abbia o meno la disponibilità materiale dei buoni postali fruttiferi, questi risulteranno come disponibilità finanziarie a nome dello stesso intestatario, e dovranno essere conteggiate ai fini della dichiarazione ISEE.
Concludendo, nel differente caso in cui l’intestatario dei buoni postali presenti direttamente la DSU senza accedere alla dichiarazione precompilata, i dati saranno comunque indicati, in ragione del fatto che prima di emettere l’ISEE sono comunque compiuti controlli incrociati tra i dati a disposizione dell’Inps e quelli dell’Amministrazione Finanziaria.
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