Autonomia differenziata approvata dal Governo: cosa cambierà?
Via libera dal Governo Meloni al disegno di legge che introduce la cosiddetta autonomia differenziata. Su quali materie potrebbero aumentare le competenze delle singole regioni? Come si articola il meccanismo di concessione dell’istituto? Uno sguardo veloce al contenuto del provvedimento.
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Autonomia differenziata approvata dal Governo Meloni
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge, presentato dal ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli, sull’Autonomia differenziata. In realtà, non si può parlare propriamente di introduzione di un nuovo istituto nel nostro ordinamento: l’autonomia differenziata è già prevista in base alla riforma del Titolo V della Costituzione risalente al 2001 e, nello specifico, a un comma dell’articolo 116. Tuttavia, tale disposizione non era mai stata attuata.
Ora, con la riforma Calderoni si punta a metterlo in moto per permettere alle regioni di ampliare le proprie competenze su una ventina di materie. In sostanza, grazie al provvedimento, anche le regioni ordinarie – quindi tutte non solo Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle D’Aosta le regioni a “statuto speciale” che già godono di una certa autonomia specialmente su alcune materie – potranno legiferare su 23 ambiti per i quali finora solo lo Stato aveva potestà preferenziale: dalla Sanità all’Istruzione, dall’Ambiente alla Produzione di energia.
Come funzionerà il meccanismo?
In base al disegno di legge redatto dal ministro leghista Calderoli, l’autonomia differenziata dovrà essere richiesta dalle Regioni al Presidente del Consiglio e al ministro degli Affari Regionali. Quest’ultimo avrà 30 giorni per avviare un negoziato con le autorità della Regione richiedente, dunque, per confrontarsi con i ministri competenti rispetto alla materia per cui è stata richiesta maggiore autonomia.
Al termine del processo di richiesta spetterà al Consiglio dei Ministri emanare un decreto con il via libera alla concessione dell’autonomia. Tale concessione non potrà superare la durata di 10 anni: al termine del periodo l’autonomia verrà rinnovata automaticamente a meno che una delle parti – lo Stato o la Regione – non scelgano di annullare l’accordo. La cessazione dell’accordo dovrà però essere approvata dalle Camere con maggioranza assoluta.
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