Pensione anticipata: novità con Decreto Lavoro. Cosa prevede?
Pensione anticipata: novità con Decreto Lavoro. Cosa prevede?
Pensione anticipata: dovrebbero arrivare diverse novità sul tema con il licenziamento del Decreto Lavoro. Nel testo di legge dovrebbero trovare spazio, innanzitutto, lo scivolo di 5 anni con scadenza nel 2025 e la proroga biennale del contratto di espansione. Ecco cosa potrebbe essere previsto più nel dettaglio.
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Pensione anticipata: novità con Decreto Lavoro. Cosa prevede?
Pensione anticipata: con il Decreto Lavoro prossimo al licenziamento da parte del Governo spazio allo scivolo di 5 anni fino al 2025 e alla proroga per i prossimi 2 anni dei contratti di espansione. Per quanto riguarda lo scivolo: verrà data la possibilità di uscire anticipatamente dal lavoro, previo accordo con il datore, a coloro che si trovano a non più di 60 mesi dalla prima finestra utile per sfruttare la pensione di vecchiaia (67 anni di età, 20 anni di contributi) o la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi, 41 anni e 10 mesi per le donne).
Secondo tale meccanismo, una volta scattata l’uscita anticipata, il datore di lavoro si impegna a erogare un’indennità mensile (commisurata al trattamento lordo maturato dal lavoratore) fino alla decorrenza del primo assegno previdenziale. Da precisare che se la prima possibilità di uscita dal lavoro è con la pensione anticipata, il datore di lavoro si impegna anche al versamento dei contributi necessari alla maturazione dei requisiti.
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Proroga dei contratti di espansione o riduzione oraria
Pensione anticipata: nel Decreto Lavoro anche la proroga biennale dei contratti di espansione stipulati entro il 31 dicembre 2022 e non ancora conclusi. Il prolungamento ha l’obiettivo di consentire anche a chi usufruisce della misura di accedere allo scivolo entro 12 mesi dal termine previsto, appunto, dal contratto di espansione.
Verrà prevista anche una possibilità aggiuntiva per quei lavoratori che pur avendo sottoscritto un contratto di espansione non avranno modo di accedere allo scivolo: la riduzione media oraria. Questa non potrà essere superiore al 30% dell’orario lavorativo – giornaliero, settimanale, mensile. D’altra parte, sarà possibile concordare una riduzione complessiva dell’orario di lavoro fino al 100% per l’intero periodo coperto dal contratto di espansione.
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