Sicurezza sul lavoro: c’è responsabilità del datore di lavoro anche con soggetto preposto
Nel mondo lavorativo, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni rappresentano pilastri fondamentali, regolamentati da norme e disposizioni che pongono sul datore di lavoro l’onere di garantire un ambiente di lavoro sicuro per i dipendenti. In questo contesto, emerge un principio cruciale: la presenza di un preposto non solleva il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in caso di infortunio sul lavoro. Un intricato intreccio di normative e sentenze giurisprudenziali italiane ha delineato questo principio, sottolineando che la designazione di un responsabile non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza e prevenzione. Esploriamo più approfonditamente il panorama normativo e giurisprudenziale che sottende a questa tematica, analizzando alcune sentenze della Corte di Cassazione italiane degli ultimi anni.
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Sicurezza sul lavoro: c’è responsabilità del datore di lavoro anche con soggetto preposto
la presenza di un preposto non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità in termini di sicurezza e prevenzione. Questo principio è fondamentale nel contesto normativo italiano in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nel D.Lgs.81/2008, che disciplina le disposizioni in questo settore.
Il Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, è la principale fonte normativa in Italia che regola la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare, l’articolo 28 del D.Lgs.81/2008 richiede ai datori di lavoro di redigere un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che deve contenere le misure di prevenzione e protezione adottate.
Le sentenze della Corte di Cassazione citate nell’articolo contribuiscono a delineare il quadro giurisprudenziale che conferma la responsabilità del datore di lavoro, indipendentemente dalla presenza di un preposto. Ad esempio, la sentenza del 23 marzo 2023 (n.12122) conferma la condanna di amministratori di un’azienda per lesioni colpose, sottolineando che il datore di lavoro non è esonerato se vi è l’inidoneità di una misura prevista nel DVR, anche se è presente un preposto.
Il caso del 10 marzo 2023 (n.10110) riguardante il presidente del Consiglio di Amministrazione evidenzia che, nonostante la presenza del preposto, il datore di lavoro rimane responsabile delle misure di prevenzione. Analogamente, la sentenza del 16 febbraio 2022 (n.5415) conferma la responsabilità penale di un datore di lavoro per lesioni colpose, nonostante la presenza di un caposquadra preposto.
In sintesi, l’articolo sottolinea che la designazione di un preposto non esonera il datore di lavoro dalle responsabilità stabilite nel D.Lgs.81/2008 e che la responsabilità primaria rimane del datore, che è tenuto a garantire la sicurezza e ad adottare misure di prevenzione efficaci.