L’Assegno di inclusione è la misura che ha preso il posto del reddito di cittadinanza, archiviato a fine 2023, per lasciare spazio a questa nuova misura di sostegno contro la povertà e l’esclusione sociale. Detto Assegno si combina peraltro alla parallela misura denominata Supporto Formazione e Lavoro, varato lo scorso settembre e previsto – come l’Assegno di inclusione – dal Decreto Lavoro del maggio 2023.
Lo spiega il sito web ufficiale del Ministero del Lavoro: l’Assegno di inclusione sarà riconosciuto agli aventi diritto a partire dal primo gennaio 2024, come misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione di reddito del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. A prima vista si tratta di un contributo non troppo diverso dal RdC, ma il Governo ha più volte precisato che le regole dell’Assegno di inclusione intendono prevenire le irregolarità e gli abusi che avevano condotto a forti critiche al reddito di cittadinanza.
Ma, tra le agevolazioni connesse all’Assegno di inclusione, vi sono anche quelle riservate ai datori di lavoro che assumono i percettori della misura. Di che si tratta? Vediamo insieme in sintesi.
Assegno di inclusione 2024: le agevolazioni per chi assume
Al di là dei requisiti di accesso alla misura e delle sanzioni previste per chi fa dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento o della conservazione della misura – e su cui rimandiamo a questa pagina del Ministero – sono di estremo rilievo gli incentivi per chi assume, i quali operano per una sorta di circolo virtuoso in cui le istituzioni vogliono sia inserito l‘Assegno di inclusione.
Nel sito web ministeriale si trova scritto in particolare che ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche con contratto di apprendistato (e nel caso di trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel limite massimo di 24 mesi), è riconosciuto per ogni nuovo lavoratore – e per un periodo massimo di un anno – l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, salvo i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
L’agevolazione opera nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Mentre permane l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Assegno di inclusione 2024 e assunzioni: attenzione a queste norme sanzionatorie
C’è poi un’altra caratteristica della normativa in materia, degna di nota. Infatti, in ipotesi di licenziamento del percettore dell’Assegno di inclusione compiuto nei 24 mesi posteriori all’assunzione, il datore di lavoro è obbligato alla restituzione dell’incentivo goduto, maggiorato delle sanzioni civili.
Attenzione però, in quanto il licenziamento è libero e senza conseguenze in alcuni casi specifici. Infatti detta sanzione non scatta qualora il recesso unilaterale del datore sia dovuto a giusta causa o a giustificato motivo oggettivo o soggettivo.