Obblighi nei contratti di lavoro, il 31 gennaio termine ultimo per le aziende: ecco cosa si rischia
I contratti di somministrazione sono caratterizzati da norme che ne circoscrivono la portata tra cui quelle relative all’obbligo di comunicazione alle RSA e RSU.
Nel contratto di somministrazione il lavoratore è assunto e stipendiato dal somministratore, per effettuare le mansioni di lavoro presso l’utilizzatore. Di fatto dunque è un rapporto di lavoro ‘triangolare’ che comporta la partecipazione di 3 soggetti, quali un’agenzia per il lavoro (somministratore), un’utilizzatore come un’impresa, un professionista o, come nel caso di somministrazione di lavoratori domestici, un privato cittadino, e il lavoratore (somministrato).
Ebbene, c’è una data molto importante per le aziende che si sono servite di lavoratori in somministrazione: infatti entro il 31 gennaio andrà inviata la comunicazione obbligatoria alle RSA ed RSU. L’anno di riferimento è il 2023 (contratti attivati tra il primo gennaio e il 31 dicembre dello scorso anno). Vediamo qualche ulteriore dettaglio.
Contratti di somministrazione e obblighi dell’utilizzatore verso RSU e RSA: il contesto di riferimento
Lo dice la legge: le aziende che optano per la somministrazione di lavoro per esigenze di flessibilità, riduzione dei costi o anche esecuzione di progetti a termine, dovranno far pervenire la comunicazione annuale in merito al lavoro tramite agenzia interinale, entro pochi giorni. Destinatarie, come accennato, sono le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) e le rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Più nel dettaglio, l’utilizzatore, anche attraverso l’associazione dei datori di lavoro a cui aderisce o conferisce mandato, rende noto alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria oppure, in assenza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Ovviamente andranno indicati anche i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro.
Il datore deve indicare anche i nominativi dei lavoratori in somministrazione?
La privacy della forza lavoro viene preservata dall’assenza di obbligo di indicare i nomi e i cognomi dei lavoratori in somministrazione. Pertanto l’azienda non dovrà renderli noti. Il motivo è intuibile: si tratta di elementi che oltre ad attenere alla sfera personale del somministrato, non sono influenti per consentire al sindacato una sorta di monitoraggio del rispetto dei limiti legali e contrattuali del numero massimo di somministrati utilizzati.
Inoltre comunicare alle rappresentanze sindacali le informazioni sui contratti di somministrazione contribuisce alla trasparenza nelle relazioni industriali, a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e a promuovere una gestione del personale etica.
Ricordiamo infine che si può rendere note le informazioni richieste sia via PEC sia con raccomandata A/R o anche con la classica consegna a mano. L’obbligo è protetto dalle conseguenze sanzionatorie in ipotesi di violazione, ovvero sanzioni amministrative pecuniarie di ammontare compreso tra 250 e 1.250 euro.