L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni da seguire, per quanto attiene alla restituzione dei contributi a fondo perduto Superbonus. Infatti sono emerse varie situazioni in cui i beneficiari non sono risultati effettivamente titolari dell’agevolazione in oggetto, con conseguente obbligo di riconsegnare quanto non spettante.
Vediamo insieme alcuni dettagli in proposito e il testo di riferimento per capire come restituire il dovuto.
Contributi a fondo perduto Superbonus, come restituirli se assegnati indebitamente? I chiarimenti delle Entrate
Ricordiamo che detti contributi a fondo perduto sono stati introdotti al fine di compensare la nota riduzione del Superbonus, quella discussa maxi agevolazione dell’edilizia che lo scorso anno è stata fortemente ridimensionata. Ebbene, come accennato sopra, coloro i quali abbiano a conseguito indebitamente il contributo potranno regolarizzare la propria situazione, seguendo le indicazioni di cui alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 29 gennaio scorso.
In essa vi si trova infatti l’istituzione dei “codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176“.
Il contributo a fondo perduto è stato disposto per i contribuenti con redditi entro la soglia dei 15.000 euro, che hanno effettuato spese comprese nel campo di applicazione del Superbonus al 90%, ovvero nella misura ridotta rispetto alla versione originaria dell’agevolazione per l’efficientamento energetico e la ristrutturazione sismica. Il ‘taglio’ del Superbonus è entrato in vigore dal primo gennaio 2023.
Come ben specificato dalla risoluzione dell’Agenzia, i contribuenti che hanno ottenuto le somme in modo indebito con accredito sul conto corrente, potranno provvedere alla restituzione spontanea grazie all’utilizzo del modello F24 ELIDE, ma – sottolineano le Entrate – versando anche gli interessi e le sanzioni.
Si rimarca infine che nel modello andranno inseriti gli appositi codici tributo. Per ulteriori informazioni rinviamo comunque al testo della risoluzione n. 9/E del 29 gennaio scorso: i contribuenti tenuti alla regolarizzazione spontanea dovranno seguire le apposite istruzioni per la compilazione del modello.