Detrazioni mutuo casa: quando spettano e importo. Guida veloce
Detrazioni mutuo casa: previsto uno sconto fiscale per chi acquista l’abitazione principale accendendo un piano di ammortamento. Tuttavia, gli interessi passivi si possono scaricare anche per i prestiti richiesti per altri motivi. Una panoramica veloce dei casi per cui è possibile recuperare parte delle spese attraverso la dichiarazione dei redditi.
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Detrazioni mutuo casa: quando spettano e importo
Detrazioni mutuo casa: previsto uno sconto fiscale per chi acquista (intestatario del mutuo oltre che proprietario dell’immobile) l’abitazione principale accendendo un piano di ammortamento. Nello specifico, è possibile portare in detrazione il 19% degli interessi passivi che pesano sul mutuo destinato all’acquisto dell’immobile dove si risiederà anagraficamente. La detrazione si può sfruttare anche se l’immobile è poi adibito ad abitazione principale di un coniuge o familiare entro il terzo grado o affine entro il secondo grado.
Il 19% è riconosciuto entro un tetto di spesa massimo pari a 4mila euro all’anno. Quindi, da precisare che tale detrazione si applica anche ad oneri accessori come: maggiori spese causate da cambio di valuta (se il mutuo chiaramente è stipulato con una valuta diversa dall’Euro); commissioni agli istituti di credito per l’intermediazione; oneri fiscali; spese di istruttoria e perizia tecnica; penalità per estinzione anticipata; spese notarili. Per vedersi riconosciuto lo sconto fiscale si dovrà compilare il Quadro E del modello 730.
Sconti non solo per l’abitazione principale
Detrazioni mutuo casa: detto ciò, sono contemplati altri casi in cui è possibile sfruttare la detrazione al 19% oltre a quello relativo all’acquisto dell’abitazione principale. Nel dettaglio, è possibile portare in detrazione le spese di cui prima per: mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (Rigo E7); interessi relativi a mutui ipotecari stipulati prima del 1993 per l’acquisto di altri immobili (Rigo E8-E10, codice 8); interesse relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (Rigo E8-E10, codice 9); interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale (Rigo E8-E10; codici 10 e 46 se stipulati dal primo gennaio 2022); interessi relativi a prestiti o mutui agrari (Rigo E8-E10, codice 11 e 47 se stipulati dal primo gennaio 2022).
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