Trust esteri in crescita: così cambiano le strategie di tutela patrimoniale oltreconfine

Negli ultimi anni, il trust ha assunto un ruolo sempre più rilevante nella pianificazione patrimoniale, sia personale che aziendale. Nonostante le sue origini anglosassoni, questo strumento giuridico è oggi adottato anche in Italia da imprenditori, professionisti e famiglie che desiderano proteggere i propri beni da contenziosi, crisi coniugali, rischi d’impresa o passaggi generazionali complessi.
Cos’è un trust e perché cresce l’interesse anche in Italia
Il trust è un istituto giuridico che consente al disponente (settlor) di trasferire beni a un trustee, che li gestisce nell’interesse di uno o più beneficiari. È uno strumento altamente flessibile, adatto a rispondere a esigenze come:
- La tutela del patrimonio familiare;
- La pianificazione successoria;
- La segregazione di beni per finalità specifiche (ad esempio assistenza, filantropia o gestione aziendale).
Il crescente utilizzo di trust esteri, istituiti in giurisdizioni internazionali come Svizzera, Panama, Emirati Arabi o San Marino, è dovuto alla possibilità di beneficiare di una normativa flessibile, riservatezza e, in alcuni casi, vantaggi fiscali. Tuttavia, l’efficacia del trust non dipende solo dal Paese in cui viene istituito, ma soprattutto da come viene strutturato, documentato e gestito.
Il nuovo scenario normativo: cosa cambia dal 2025
Uno degli aspetti più discussi negli anni è stato il trattamento fiscale dei trust, in particolare per quanto riguarda le imposte indirette: registro, ipotecarie, catastali e donazioni. L’incertezza normativa ha generato contenziosi frequenti e interpretazioni divergenti tra Agenzia delle Entrate e Corte di Cassazione.
Con il nuovo D.Lgs. 139/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, il legislatore italiano ha introdotto una disciplina chiara e organica, destinata a superare molte delle ambiguità precedenti.
Imposte fisse per la costituzione del trust
Secondo il nuovo art. 4-bis del Testo Unico sulle Successioni e Donazioni (TUSD), la mera istituzione del trust e il conferimento iniziale dei beni saranno soggetti a imposte fisse, poiché non costituiscono un arricchimento immediato per i beneficiari.
- Imposta di registro: €200
- Imposte ipotecarie e catastali (per beni immobili): €200 ciascuna
Questa impostazione recepisce gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, che riconoscono al trust natura strumentale e non traslativa, almeno fino all’effettivo trasferimento dei beni.
Imposte proporzionali solo al trasferimento finale
L’imposta proporzionale (come quella sulle donazioni) si applicherà solo nel momento in cui i beni verranno trasferiti ai beneficiari. Le aliquote varieranno in base al rapporto di parentela con il disponente, secondo il seguente schema:
- 4% con franchigia di €1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta
- 6% con franchigia di €100.000 per fratelli e sorelle
- 6% senza franchigia per altri parenti
8% senza franchigia per soggetti terzi
Il nuovo regime opzionale di tassazione “in entrata”
La riforma introduce anche un’opzione fiscale strategica: il disponente può scegliere di pagare subito l’imposta proporzionale, congelando così le aliquote e garantendo esenzione futura per i beneficiari. È una soluzione particolarmente vantaggiosa in ottica di pianificazione patrimoniale e successione. Il nuovo regime “in entrata” (imposta proporzionale anticipata) va applicato con attenzione: se non vi è certezza sui beneficiari, il rischio è pagare aliquote più elevate inutilmente. Occorre una pianificazione mirata e documentata.
Territorialità e obblighi di registrazione
Il D.Lgs. 139/2024 chiarisce anche i criteri di territorialità:
- Se il disponente è residente in Italia, l’imposta si applica su tutti i beni, ovunque si trovino.
- Se non residente, solo sui beni situati in Italia.
- Gli atti di trust formati all’estero sono soggetti a registrazione se coinvolgono beneficiari italiani, anche se non modificano la territorialità.
- Il trust, se fiscalmente rilevante in Italia, è soggetto alla comunicazione al Registro dei Titolari Effettivi (ai sensi del D.Lgs. 231/2007), obbligo oggi applicabile anche ai trust esteri con effetti fiscali in Italia.
Più certezza normativa, più opportunità per le famiglie e le imprese
La nuova disciplina fiscale consente oggi una valutazione più trasparente e prevedibile dei costi e dei benefici legati alla creazione di un trust, favorendo il suo utilizzo anche in contesti familiari meno strutturati o da PMI con esigenze di protezione e continuità aziendale.
Inoltre, la Legge “Dopo di Noi” (112/2016) continua a rappresentare una leva importante per l’utilizzo dei trust in ambito assistenziale, garantendo esenzioni specifiche per i soggetti con disabilità grave, nel rispetto della loro dignità e dei diritti successori.
Quando conviene considerare un trust — e a chi rivolgersi
Un trust può rappresentare una soluzione concreta in molte situazioni: famiglie con eredi da tutelare, imprenditori che vogliono mettere al sicuro beni personali, professionisti soggetti a rischi patrimoniali, oppure chi possiede asset distribuiti in più Paesi.
Tuttavia, la struttura giuridica e fiscale del trust deve essere impeccabile, altrimenti si rischia di ottenere l’effetto opposto: anziché proteggere, espone a contestazioni e sequestri.
L’Avv. Daniele Bertaggia, fondatore dello Studio Legale Internazionale Bertaggia, opera da oltre trent’anni nel campo della tutela patrimoniale e della pianificazione fiscale internazionale. Con un team di avvocati specializzati in trust, società offshore e diritto successorio, lo studio assiste privati e imprese nella costituzione di trust esteri validi e conformi alla normativa italiana, seguendo ogni aspetto tecnico: dalla scelta della giurisdizione alla fiscalità applicabile, fino alla redazione degli atti e alla gestione nel tempo. Un trust ben fatto non si improvvisa: serve esperienza, metodo e conoscenza delle norme nazionali e internazionali. Se Vuoi sapere se un trust estero è lo strumento giusto per te, Richiedi una consulenza personalizzata al loro studio legale internazionale .