Par Condicio: tutte le azioni di AGCOM

Pubblicato il 25 Agosto 2009 alle 03:58 Autore: Redazione

DELIBERA N.95/09/CSP: Esposti del Movimento politico La Destra e del Movimento per le Autonomie , presenti alle elezioni europee sotto il simbolo “L’Autonomia”, nei confronti della societa’ Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a.

(Emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai Uno”, “Rai Due”, “Rai Tre” “Rainews24”)

per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (“Tg1”, “Tg2” , “Tg3”, Rai News 24, Tgr, Tribune e Servizi parlamentari)

[ad]Agcom ORDINA

alla società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., esercente le emittenti televisive in ambito nazionale “Rai 1”, “Rai 2” e “Rai 3” e il canale satellitare Rainews 24, con sede in Roma, Viale Mazzini, 14 :

1. di trasmettere, nei notiziari “Tg1”, “Tg2”, “Tg3” e “Rainews 24, a partire dalle prime edizioni utili e, comunque, entro quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con partecipazione del soggetto politico segnalante in misura adeguata al riequilibrio informativo;

2. di rispettare, nel prosieguo della campagna elettorale, nel complesso dei propri programmi informativi , nei confronti del soggetto segnalante, i criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della completezza, dell’obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 22 maggio 2009

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L'autore: Redazione

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