Par Condicio: tutte le azioni di AGCOM
Per chi non lo sapesse, l’AGCOM è un Istituto italiano, rispondente direttamente al Parlamento Italiano, atto a controllare la correttezza dell’informazione italiana. Nei casi più gravi l’Agcom può anche diffidare ed imporre multe.
[ad]Nel solo 2009 sono state circa 40 le segnalazioni ed esposti agli organi competenti, i quali in alcuni casi si sono risolti con un’archiviazione.
La Lista Marco Pannella si è resa protagonista del maggior numero di segnalazioni per l’inottemperanza della legge in merito alla propria presenza radiotelevisiva. In generale si può affermare, non sorprendentemente, che siano i piccoli partiti a segnalare illeciti con più frequenza.
Rai e Mediaset si spartiscono quasi parimenti il numero di segnalazioni ricevute.
Resta ovviamente da capire quale sia l’effettivo potere di questo Organo di Controllo del sistema radiotelevisivo ed informativo in generale: una volta stabilito che vi sia stato un illecito, quale reale azione viene presa contro quel determinato organo informativo, che conseguenza può avere il non rispetto dell’ordinanza, e quale effetto possa avere la ripetizione dell’illecito.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è un’autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 31 luglio 1997.
Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l’attività e le deliberazioni.
Al pari delle altre autorità previste dall’ordinamento italiano, l’Agcom risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti.
Sono organi dell’Autorità: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti, il Consiglio.
Ciascuna Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente e da quattro Commissari.
Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari.
L’Agcom è innanzitutto un’autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini.
Tra le varie attività che l’Agcom monitora vi è il rispetto della “par condicio“, che come si legge sul sito, è regolata dalla legge n. 249 del 1997 e il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico della radiotelevisione) le quali individuano nella tutela del pluralismo uno dei compiti principali dell’Autorità nel settore radiotelevisivo.
Nel corso degli anni (dal 2003 ad oggi, almeno questo è l’elenco ufficiale sul sito), l’Agcom è stato oggetto di numerose richieste di azione riguardo la tutela della par condicio sui media italiani, istituendo anche un apposito numero verde
Cliccando su questo link potrete consultare l’elenco completo di tali provvedimenti.
Come detto precedentemente, l’Agcom può anche nei casi più gravi di illecito imporre delle sanzioni finanziarie. Dal 2006 l’Istituto ha imposto le seguenti sanzioni
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SANZIONI PECUNIARIE
Sanzioni a operatori telefonici: Vodafone, Telecom Italia, Opitel, BT Italia, Eutelia.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell’ambito della sua attività a tutela dei consumatori, ha concluso negli ultimi mesi una serie di procedimenti diretti a verificare la corretta osservanza – da parte di alcuni operatori telefonici – delle norme in tema di portabilità del numero, servizi non richiesti, indici di qualità, applicando sanzioni per complessivi 2.804.000 euro.
In particolare le sanzioni sono così ripartite:
1.680.000 euro a Vodafone per violazione delle norme relative alla mobile number portability e in particolare: 1.440.000 euro per aver illegittimamente ostacolato le richieste di trasferimento di utenti verso operatori concorrenti; 240.000 euro per aver utilizzato in modo improprio i dati dei clienti che avevano chiesto la portabilità del numero verso un altro operatore;
536.000 euro a Telecom Italia per diverse violazioni della normativa a tutela dei consumatori: 240.000 euro per aver utilizzato in modo improprio i dati dei clienti che avevano chiesto la portabilità del numero verso un altro operatore; 180.000 euro per aver addebitato servizi a sovrapprezzo non richiesti; 116.000 euro per il mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti per l’anno 2007, sia per quanto riguarda il tasso di malfunzionamento delle linee di accesso più alto del dovuto, sia per i tempi di riparazione dei guasti superiori a quelli previsti;
348.000 euro a Opitel per aver attivato servizi non richiesti ad utenti che si ritrovavano, senza saperlo, ad essere clienti della società; in questo caso l’Autorità non ha ritenuto
sufficiente la proposta di impegni presentata dall’operatore, in quanto non conteneva alcuna modifica migliorativa rispetto agli obblighi già imposti dalla normativa di settore a tutti i gestori;
240.000 euro complessivi (120.000 ciascuno) a BT Italia ed Eutelia per la violazione della normativa sui servizi a sovrapprezzo.
Roma, 24 febbraio 2009
Sanzioni alle società RTI e RAI per la violazione del Codice TV e minori
La Commissione Servizi e Prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduta da Corrado Calabrò, ha comminato sanzioni pecuniarie alle società RTI e RAI per la violazione del Codice Tv e minori.
La sanzione nei confronti di RTI, di 200.000 euro, riguarda il servizio diffuso dal Tg5 il 18 luglio 2007 sull’incidente probatorio disposto in relazione ai presunti abusi sessuali subiti da alcuni bambini di una scuola materna di Rignano Flaminio.
L’Autorità ha ritenuto particolarmente grave tale violazione in considerazione della delicatezza della tematica, relativa ad un’inchiesta giudiziaria nella quale sono coinvolti minori, anche per i rischi connessi alla instaurazione di sommari processi mediatici su questioni tanto dolorose e capaci di suscitare morbose attenzioni quali quelle che coinvolgono bambini.
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Le sanzioni nei confronti della RAI riguardano: un servizio di particolare violenza sui “bambini soldato”, andato in onda sul Tg1 delle ore 20,00 del 21 aprile 2007, per un importo di 100.000 euro; un episodio del telefilm Lost, diffuso da RaiDue, al cui interno erano presenti scene di forti impatto emotivo per un pubblico di minori nella fascia oraria della televisione per tutti, per un importo di 100.000 euro; un telefilm della serie NCIS in onda su RaiDue in prima serata, non adatto ai minori, per un importo di 50.000 euro.
Roma, 1° febbraio 2008
Liberitutti: l’Autorità irroga una sanzione di 150.000 euro a Rete4
La Commissione Servizi e Prodotti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, presieduta da Corrado Calabrò, relatore Michele Lauria, ha deliberato a maggioranza di irrogare una sanzione pecuniaria di 150.000 euro a Rete4 per le violazioni commesse nella trasmissione Liberitutti, andata in onda il 4 febbraio scorso, e ha imposto alla stessa rete l’obbligo di dare informazione adeguata della violazione nella medesima fascia oraria prima della data di convocazione dei comizi elettorali.
Roma, 9 febbraio 2006
SANZIONI NON PECUNIARIE
DELIBERA N. 6/09/CSP: Segnalazione dell’Onorevole Marco Pannella (Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella e Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito), della Signora Antonella Casu (Radicali Italiani), dell’Onorevole Marco Cappato (Associazione Luca Coscioni) e del Signor Sergio D’Elia (Associazione Nessuno Tocchi Caino) nei confronti della societa’ Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a.
(Emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai Uno”, “Rai Due” e “Rai Tre”)
per la presunta violazione degli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
(“Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballaro’ ”)
Agcom DELIBERA
1. La società RAI – Radiotelevisione italiana Spa, esercente le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale Rai Uno, Rai Due e Rai Tre, con sede in Roma, V.le Mazzini, 14 – c.a.p. 00195, è richiamata a rispettare nei programmi “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò”, nei confronti dei soggetti politici segnalanti, i principi di completezza e correttezza dell’informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento richiamati dalle disposizioni normative e regolamentari citate nelle premesse.
L’Autorità verifica l’osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi “Porta a Porta”, “Annozero” e “Ballarò” e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti richiesti dalla legge.
Napoli , 28 gennaio 2009
DELIBERA N. 86/09/CSP: Provvedimento nei confronti di R.T.I.- Reti Televisive Italiane S.p.a., esercente l’emittente televisiva in ambito nazionale “Rete 4” per inosservanza della delibera n. 78/09/CSP
(Notiziario Tg4)
[ad]Agcom ORDINA
alla società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A., esercente l’emittente televisiva in ambito nazionale “Rete 4”, con sede in Roma, Largo del Nazareno n. 8, cap 00187, di pagare la sanzione amministrativa di euro 180.000,00 (euro centottantamila/00) ingiungendo alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notifica della presente delibera, la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012, con imputazione al capitolo 2379, capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa articolo 1, comma 31, legge n. 249/97 irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 86/09/CSP”, ed inviando quietanza in originale o in copia autenticata all’indirizzo sotto indicato, entro il termine di dieci giorni dall’avvenuto versamento.
Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.
Roma, 22 maggio 2009
(per continuare la lettura cliccare su “4”)
DELIBERA N.95/09/CSP: Esposti del Movimento politico La Destra e del Movimento per le Autonomie , presenti alle elezioni europee sotto il simbolo “L’Autonomia”, nei confronti della societa’ Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a.
(Emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “Rai Uno”, “Rai Due”, “Rai Tre” “Rainews24”)
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (“Tg1”, “Tg2” , “Tg3”, Rai News 24, Tgr, Tribune e Servizi parlamentari)
[ad]Agcom ORDINA
alla società RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., esercente le emittenti televisive in ambito nazionale “Rai 1”, “Rai 2” e “Rai 3” e il canale satellitare Rainews 24, con sede in Roma, Viale Mazzini, 14 :
1. di trasmettere, nei notiziari “Tg1”, “Tg2”, “Tg3” e “Rainews 24, a partire dalle prime edizioni utili e, comunque, entro quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, servizi di informazione con partecipazione del soggetto politico segnalante in misura adeguata al riequilibrio informativo;
2. di rispettare, nel prosieguo della campagna elettorale, nel complesso dei propri programmi informativi , nei confronti del soggetto segnalante, i criteri di tutela del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, della completezza, dell’obiettività e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche.
Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”. La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.
La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.
La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Roma, 22 maggio 2009