Renato Brunetta ha dichiarato:”Non è affatto vero che il governo attuale può operare perché non è stato sfiduciato. L’esecutivo Monti non è stato mai sfiduciato perché non è mai stato fiduciato”. Pagella Politica ha effettuato il fact checking della dichiarazione di Brunetta e si è espressa con un “Pinocchio Andante”.
[ad]Renato Brunetta alle prese con il diritto costituzionale e la permanenza in carica del governo Monti. Vediamo come se la cava. La dichiarazione in sé è curiosa: il virgolettato è ripreso soltanto da uno sconosciuto sito di notizie, ma è lo stesso sito internet di Brunetta a riportarlo per cui ci sembra affidabile.
Quanto al merito, Brunetta sembra affermare che il governo non possa operare perché non è mai stato “fiduciato”. E’ vero che il nuovo Parlamento uscito dalle urne non ha votato la fiducia all’esecutivo. Tuttavia la legittimità del governo Monti deriva dal voto di fiducia incassato il 17 e 18 novembre 2011 (con il “sì” espresso anche da Brunetta) e dal fatto che l’esecutivo uscente – dimissionario o sfiduciato che sia – rimane in carica fino alla nomina del nuovo governo.
In realtà la Costituzione, a riguardo, non ci dà alcuna indicazione, ma è la prassi costituzionale a guidarci. Come ha scritto di recente il costituzionalista Prof. Cuocolo su LaVoce.info, “fino a che non verrà nominato il nuovo governo, rimarrà in carica il governo Monti.
L’eventuale incarico (esplorativo o meno) che darà il Presidente della Repubblica non farà cessare il governo Monti. Solo quando (e se) l’incaricato scioglierà positivamente la riserva, il Presidente della Repubblica firmerà i decreti di nomina del nuovo governo e, contestualmente, il decreto di accettazione delle dimissioni del governo Monti. Vi è, pertanto, continuità: il Paese non resta mai senza un esecutivo in carica”. Lo stesso riporta anche il sito del governo.
Il Presidente Napolitano l’ha ricordato nel suo discorso di sabato: “non può sfuggire agli italiani e all’opinione internazionale che un elemento di concreta certezza, nell’attuale situazione del nostro Paese, è rappresentato dalla operatività del governo tuttora in carica, benché dimissionario e peraltro non sfiduciato dal parlamento”.
Durante questo periodo di cosiddetta prorogatio cosa può fare il governo? Anche qui non c’è nessuna norma a guidarci, ma nella prassi e in dottrina si ritiene che i poteri del governo dimissionario siano limitati all’ “ordinaria amministrazione” o agli “affari correnti“.
Napolitano stesso, lo scorso dicembre, ha “preso atto delle dimissioni e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti“. Tuttavia, come spiega Cuocolo nell’articolo citato sopra, degli affari correnti “non esiste una definizione normativa, né alcuna norma prevede espressamente che il governo dimissionario debba limitarsi agli “affari correnti”. L’unico limite espresso è l’impossibilità di chiedere la registrazione con riserva degli atti che la Corte dei Conti, in sede di controllo, abbia ritenuto illegittimi.
Al di fuori di questa ipotesi piuttosto marginale, la prassi ha evidenziato che i limiti all’azione del governo possono essere “tutt’altro che a maglie strette”. Ad esempio, “qualunque governo dimissionario può, e anzi deve, utilizzare tutti i propri poteri per fare fronte alle situazioni di urgenza”.
Cercando di venire incontro a Brunetta, possiamo dire che il governo dimissionario non è pienamente operativo ma i limiti entro cui può continuare ad operare sembrano essere piuttosto larghi: può continuare ad operare eccome. Non a caso al governo si chiede ora di adottare un decreto urgente per il pagamento alle imprese dei crediti che vantano con la pubblica amministrazione.
Complessivamente Brunetta sembra avere le idee poco chiare: “Pinocchio andante”!
Se vuoi leggere tutti i fact checking sulle dichiarazioni di Brunetta visita il suo profilo sul sito di Pagella Politica.