Referendum: l’incognita degli italiani all’estero

Pubblicato il 12 Giugno 2011 alle 12:37 Autore: Andrea Carapellucci

Gli elettori residenti all’estero saranno conteggiati nel quorum? Tutte le risposte

referendum

Il materiale per il voto degli italiani all’estero

Mentre scriviamo queste parole, l’esito del referendum non è noto.

Le maggiori incertezze, si sa, riguardano il raggiungimento del quorum: l’ostacolo che ha vanificato ogni iniziativa referendaria sin dal 1995. Com’è noto, l’art. 75 della Costituzione prevede che “la proposta soggetta a referendum” venga approvata “se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi”. Da questa formula è già possibile trarre una indicazione essenziale: il referendum è una proposta di abrogazione. I cittadini promotori (almeno cinquecentomila), richiedono, con le loro firme, che una legge o parte di essa venga abrogata e sottopongono al corpo elettorale la loro proposta di abrogazione. Tale proposta sarà approvata, e la legge di conseguenza abrogata, se la maggioranza dei cittadini avranno partecipato alla consultazione e i SI avranno superato la metà più uno dei voti validi (cioè dei voti espressi al netto delle schede nulle).

Il quorum della metà più uno degli aventi diritto (cinquanta per cento più uno, e non, come incredibilmente si continua a sentire, cinquantuno per cento) ha pertanto un chiaro significato: il suo mancato raggiungimento costituisce una bocciatura, sia pure implicita, dell’inziativa referendaria da parte del corpo elettorale.

[ad]Gli aventi diritto sono tutti gli elettori che partecipano all’elezione della Camera dei Deputati, vale a dire tutti i cittadini che abbiano compiuto la maggiore età: perché l’iniziativa referendaria sia approvata, cioè perchè sia abrogata la legge sottoposta a referendum, è necessario, di conseguenza, che la maggioranza degli iscritti alle liste elettorali partecipi alla consultazione, recandosi al seggio e ritirando le relative schede. Va infatti ricordato che il quorum viene calcolato con riferimento ad ogni singolo quesito, sulla base delle schede votate (anche se bianche o nulle).

Le liste elettorali sono tenute presso ciascun Comune e comprendono tutti i cittadini italiani maggiorenni o che diventeranno maggiorenni nei successivi sei mesi, iscritti all’anagrafe dei residenti nel relativo Comune o nell’anagrafe dei residenti all’estero di quel Comune.

Presso ogni Comune, infatti, è tenuta una Anagrafe dei residenti all’estero. Ciò portebbe sembrare paradossale – chi è residente all’estero non è residente in alcun Comune italiano – ma si giustifica con la considerazione che la partecipazione alle elezioni richiede necessariamente che l’elettore sia incardinato in uno specifico contesto territoriale: la Camera è eletta sulla base di circoscrizioni infra-regionali, il Senato su base regionale, il Parlamento europeo sulla base di candidature divise per macro-regioni, eccetera. Gli elettori residenti all’estero votano per corrispondenza, sulla base di un complicato meccanismo che prevede l’invio di un plico contenente le schede da parte degli Uffici consolari e la sua spedizione, da parte dell’elettore al Consolato, almeno dieci giorni prima della data della consultazione. Se il plico non viene ricevuto dall’elettore (eventualità tutt’altro che remota), egli deve recarsi personalmente al Consolato a ritirarlo. Chi si trova all’estero temporaneamente e non è, pertanto, iscritto all’A.I.R.E. potrà votare soltando rientrando in Patria, presso il Comune di iscrizione alle liste elettorali.

Le liste elettorali sono aggiornate periodicamente (non certo in tempo reale) e pertanto non rispecchiano esattamente il numero degli aventi diritto. L’elettore che muoia o perda il diritto di voto (ad esempio per una condanna penale) il giorno prima della consultazione non dovrebbe, a rigore, essere conteggiato tra gli aventi diritto, ma viene comunque conteggiato finchè il suo nome resta iscritto alle liste elettorali. Le revisioni delle liste elettorali sono di tre diversi tipi e si svolgono con modalità diverse. Alcuni esempi. Con le revisioni semestrali si iscrivono alle liste coloro che compiranno i diciotto anni nel semestre successivo e si cancellano coloro che sono stati nel frattempo cancellati dall’anagrafe: in questa occasione avviene, tra l’altro, la cancellazione automatica dei residenti all’estero che abbiano compiuto il centesimo anno di età. Le cancellazioni per altre cause, come la perdita della capacità elettorale o il trasferimento in altro Comune o il decesso avvengono tramite le altre revisioni, c.d. “dinamiche”. Nell’imminenza di ogni consultazione si tiene una revisione dinamica straordinaria. Dopo il quindicesimo giorno prima del voto la revisione non è più possibile, le liste restano “congelate” e l’elettore che sia stato erroneamente escluso deve attivarsi personalmente per essere ammesso al voto, rivolgendosi alla Commissione elettorale circondariale.

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L'autore: Andrea Carapellucci

Analista giuridico di TP, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Torino ed è dottorando in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano.
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