Fact checking di Pagella Politica: Enrico Letta sul falso in bilancio
Enrico Letta ha dichiarato: “Oggi la responsabilità penale di chi falsifica i bilanci scatta esclusivamente di fronte a falsità di una certa rilevanza, in ragione della introduzione di soglie di punibilità”. Pagella Politica ha effettuato il fact checking della dichiarazione di Letta e si è espressa con un “Vero”.
[ad]La dichiarazione del vicesegretario nazionale del Pd, Enrico Letta, tocca il tema del falso in bilancio, la cui disciplina legislativa è stata riformata dal decreto legislativo n. 61/2002.
Entriamo nel merito della questione. Il reato di false comunicazioni sociali (e, quindi, anche di falso in bilancio) è attualmente scisso in tre fattispecie: una contravvenzionale, prevista dall’art. 2621 cod. civ. (“false comunicazioni sociali”) e punita con l’arresto fino a 2 anni, e due delittuose, entrambe contenute nell’art. 2622 cod. civ. (“false comunicazioni sociali della società, dei soci o dei creditori”). Queste ultime si distinguono a seconda che la condotta avvenga o meno nell’ambito di società quotate, e prevedono la reclusione, rispettivamente, da 1 a 4 anni o da 6 mesi a 3 anni.
Con la riforma del 2002, sono state aggiunte diverse modifiche tra cui quella, di notevole rilievo, sull’introduzione delle soglie di punibilità per entrambe le fattispecie di reato sopra citate. Si precisa che tali soglie creano un discrimine tra la sussistenza del reato e la commissione di un fatto penalmente irrilevante: in altre parole, il loro mancato superamento non determina la configurabilità di un reato, bensì – come subito si vedrà – l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Le soglie in questione, espresse in termini percentuali, servono ad escludere la punibilità del falso relativo a una variazione non superiore al 5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte, o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%, ovvero, qualora la falsità abbia ad oggetto valutazioni estimative, lo scarto dal vero non sia di misura superiore al 10%. Accanto a questo triplice ordine di soglie di natura quantitativa, il legislatore delegato ha mantenuto – coerentemente con quanto prescritto dalla legge delega – il riferimento alla clausola generale della alterazione “in modo sensibile” della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale essa appartiene.
Come affermato dall’art. 2621, comma 5 cod. civ., nei casi in cui non risultino superate le soglie di punibilità, ai soggetti che hanno commesso le falsità sono irrogate: la sanzione amministrativa da 10 a 100 quote; l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da 6 mesi a 3 anni nonché dall’esercizo di altri uffici contemplati dalla norma medesima.
Nel panorama giuridico italiano, l’introduzione delle soglie citate ha acceso un vivace dibattito. Parte della dottrina ha, infatti, accolto con favore le scelte del legislatore delegato, quali espressione della volontà di dare concretezza al principio generale della rilevanza del falso (tra questi, si veda Musco). Dall’altra parte non sono mancate le critiche a tale decisione, a causa del restringimento dell’ambito operativo delle nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, che ne sarebbe derivato (tra questi, si veda Antolisei). Tale scontro di opinioni ha animato anche il mondo politico e Pagella Politica – solerte come sempre – non si è lasciata trovare impreparata. Infatti, già vi avevamo proposto l’analisi di una dichiarazione di Pierluigi Bersani sulle supposte carenze della disciplina del falso in bilancio attualmente in vigore. Altrettanto recenti risultano essere le esternazioni sulla stessa materia provenute da Silvio Berlusconi e Pietro Grasso.
Un preciso Enrico Letta si merita un “Vero”!
Se vuoi leggere tutti i fact checking sulle dichiarazioni di Letta visita il suo profilo sul sito di Pagella Politica.