Come mostra il quadro riepilogativo delle attuazioni della Legge Delega 42/2009 in materia di federalismo, l’ultimo – per ora – tassello della riforma federale promossa dal centrodestra è costituito dal Decreto Legislativo 68/2011, intitolato Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario ed entrato in vigore il 27 maggio 2011.
[ad]Nell’ottica della realizzazione di un vero federalismo fiscale, il decreto si pone l’obiettivo di fissare i criteri di spesa delle regioni e delle province, fornendo al medesimo tempo una redistribuzione verso tali enti del carico tributario onde ridurre progressivamente la quota finanziaria fornita dallo Stato centrale.
All’interno di tale decreto legislativo ha tenuto banco negli ultimi giorni la polemica sorta intorno al comma 2 dell’articolo 17:
L’aliquota dell’imposta di cui al comma 1 è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall’anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l’aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze. Con decreto dirigenziale, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle suddette delibere di variazione.
Puntuale è arrivato, il 3 giugno 2011, il Decreto Ministeriale emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per le modalità operative di gestione delle variazioni fiscalil previste dalla legge.
La tassazione legata alle polizze RCA si compone di tre parti, di cui due nominalmente a carico del contraente ed una nominalmente a carico della compagnia assicurativa.
- La quota parte relativa alla compagnia assicurativa è il versamento al Fondo di garanzia per le vittime della strada, regolata dal Codice delle assicurazioni private Decreto Legislativo 209/2005; per l’anno 2011 la quota è stata fissata al 2,5% e si applica alla quota pagata dal contraente scalata dalle ulteriori imposte.
- La prima quota a carico del contraente è un’imposta del 10,5% utilizzata dallo Stato come finanziamento al Servizio Sanitario Nazionale. La gestione di tale quota è in mano allo Stato ed è deducibile dalle imposte sul reddito. Anche questa quota è fissata dal Decreto Legislativo 209/2005.
- La seconda quota a carico del contribuente è un’imposta fissata dal Decreto Legislativo 68/2011 al 12,5% a cui le singole province possono apportare una variazione fino a ±3,5%.
Ogni 500 € che la compagnia assicuratrice incassa, e che comprendono la quota di 12,50 € per il Fondo, il cittadino deve pagarne altri 52,50 per il SSN e 62,5 alla provincia, per un totale di 615 €. Il potere fornito alle province è quello di agire sull’aliquota del 12,5% per portarla ad una cifra compresa tra il 9% ed il 16%, con conseguente esborso del cittadino compreso tra 597,50 € e 632,50 €.
Il carico fiscale sulle RCA, attualmente al 23%, potrà quindi arrivare al 26,5%: una cifra senza eguali in Europa.
E nel prossimo futuro la situazione probabilmente diverrà ancora più ingarbugliata: la nuova legge di stabilità dovrebbe prevedere infatti dal 2013 una rimodulazione del’Imposta Provinciale di Trascrizione sulla base della cilindrata e delle emissioni del veicolo ed una compartecipazione all’imposta di bollo. Proprio per questa ragione il presidente dell’UPI aveva scritto il 9 giugno una lettera ai Presidenti di Provincia esortandoli – non sapendo quali saranno le reali risorse messe a disposizione degli enti tramite IPT e bollo – a non abusare della leva fiscale relativa alla RCA: molte province tuttavia, i cui bilanci sono stati ridotti all’osso dagli effetti del Decreto Legge 78/2010 convertito in Legge 122/2010, hanno immediatamente ritoccato al valore massimo l’aliquota, come mostra la tabella del Ministero dell’Economia e della Finanza, trasformando quindi la rimodulazione dell’aliquota in un semplice aumento della pressione fiscale.
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[ad]Ma le sorprese non finiscono qui: come molti commentatori economici profetizzano, la necessità di conformare i contratti assicurativi alla provincia e non allo Stato, quindi potenzialmente 108 tipologie di contratto contro l’unica attuale, richiederà un lavoro supplementare che le compagnie non esiteranno a scaricare sui cittadini.
Proprio quest’ultimo punto è direttamente ascrivibile alla cosiddetta devolution, al federalismo: nell’attesa di vedere come verranno impiegati i fondi destinati agli enti locali, nell’attesa di vedere l’efficienza ed il risparmio, si assiste qui ad una complicazione i cui costi probabilmente ricadranno sui cittadini.
La possibilità di avere aliquote a livello provinciale comporterà la necessità da parte delle compagnie di predisporre una settantina di differenti tipologie di contratto (per il principio dei cassetti, e stimando una granularità del decimo di punto percentuale sulle possibilità di manovra delle province), con conseguente maggior lavoro per gli assicuratori e quindi di costi di manodopera ed elaborazione. La vera beffa consiste nel fatto che le compagnie dovranno tenersi pronte a questa eventualità anche se con ogni probabilità tutte le province si uniformeranno all’aliquota più alta.
Il primo frutto del federalismo è quindi decisamente avvelenato: l’innalzamento di un’imposta locale, senza che corrisponda un abbassamento di quelle nazionali; maggiori complicazioni per le compagnie assicuratrici e quindi maggiori costi anche su quel fronte per i cittadini. Decisamente una partenza con il piede sbagliato.