Il nuovo CCNL del commercio
Mentre infuriano le polemiche tra Fiom e Cgil sul nuovo modello contrattuale, viene firmato un contratto nazionale per il commercio che rischia di penalizzare i giovani lavoratori
I primi mesi del 2011 sono stati contrassegnati da eventi capitali sul delicatissimo tema del lavoro. La violenta crisi internazionale, il processo di globalizzazione ed un Governo ideologicamente lontano dalle istanze storiche delle classi lavoratrici hanno portato all’evento-simbolo di questi primi mesi dell’anno: il referendum di Mirafiori. Da lì, il “metodo-Marchionne” ha iniziato a diffondersi nei rinnovi contrattuali, ed una delle vittime più illustri è forse il nuovo Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori del commercio.
[ad]Il 26 febbraio 2011 la Confcommercio e le sigle di categoria di CISL e UIL, rispettivamente la FISASCAT e la UILTUCS, hanno sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale del commercio, entrato retroattivamente in vigore il 1 gennaio 2011 e con scadenza prevista per il 31 dicembre 2013. Non ha apposto la sua firma invece la sigla di categoria della CGIL, la FILCAMS, che ha affidato le motivazioni del proprio rifiuto ad un comunicato stampa a nome del segretario generale Franco Martini. Fuori dalla contrattazione anche le sigle minori, che hanno siglato accordi separati.
Quali sono dunque i punti salienti di questo nuovo contratto?
La nuova versione del contratto va ad agire in maniera piuttosto incisiva su svariati aspetti del rapporto di lavoro, in particolare malattia, permessi e ferie, preavvisi di licenziamento, previdenza integrativa oltre naturalmente al tanto atteso aumento salariale in busta paga.
Si dimostrano particolarmente rilevanti le modifiche contrattuali legate al periodo di malattia. La versione precedente del contratto indicava la seguente copertura previdenziale:
- 100% della retribuzione giornaliera dal 1° al 3° giorno
- 75% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno
- 100% della retribuzione giornaliera dal 21° giorno
Il nuovo contratto non modifica le quote di spettanza dei lavoratori, ma interviene sul primo punto dell’elenco mantenendolo inalterato per i primi due eventi di malattia durante l’anno, portandolo al 75% per il terzo, al 50% per il quarto e allo 0% per tutti i seguenti. Sono considerati eccezioni a questa regola gli eventi di malattia che implicano ricovero, day hospital, patologie in generale considerate gravi e continuative e che richiedono terapie, o generici eventi con prognosi iniziale di almeno dodici giorni. Questa clausola è retroattiva, e si applicherà a tutti i lavoratori del commercio indipendentemente dalla data di assunzione.
Lo scopo della voce del contratto è evidente: punire i furbetti che con assenze di un giorno cercano di allungare i fine settimana o si ritagliano lo spazio per motivazioni personali. D’altra parte i controlli sui medici di base di per sé dovrebbero abbondantemente scoraggiare questa pratica, senza il bisogno di ulteriori sanzioni e scoraggiamenti; inoltre questo punto del contratto punisce in maniera uguale coloro che prendono giorni per interesse e quelli che li prendono per necessità, discriminando in qualche modo proprio le persone più cagionevoli di salute, ovvero quelle che maggiormente dovrebbero essere tutelate.
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