Considerazioni sulla proposta Mucchetti
Considerazioni sulla proposta Mucchetti
[ad]Su un PD già profondamente provato dalle vicende politiche degli ultimi mesi – dalla formazione del Governo all’elezione del Presidente della Repubblica, dai rospi inghiottiti in temi di politica economica fino alla vergognosa decisione di bloccare i lavori del Parlamento mezza giornata, per non parlare dello scandalo kazako – la proposta di legge S.853 presentata in data 12 luglio a firma di Massimo Mucchetti e sostenuta da altri ventiquattro senatori tutti democratici ha gettato letteralmente benzina sul fuoco.
La proposta, volta a rivedere la Legge 60/1953 ed il Decreto del Presidente della Repubblica 361/1957 in termini di condizioni di eleggibilità dei parlamentari, è stata vista come un regalo, l’ennesimo, del Partito Democratico a Berlusconi. Beppe Grillo dal suo blog ed Il Fatto Quotidiano, primi tra tutti, non hanno esitato ad andare all’attacco del PD, definito il fedele cagnolino di Berlusconi, il partito che regala al Cavaliere un ulteriore anno di permanenza in politica.
Già, perché la proposta Mucchetti, stando a quanto riportano tali fonti, trasformerebbe l’ineleggibilità in incompatibilità, dando un anno di tempo a Berlusconi per scegliere tra le sue aziende ed il suo seggio, un ulteriore anno di conflitto di interessi, un ulteriore anno di vita politica e mediatica in cui il Cavaliere potrebbe tentare qualche ulteriore colpo per sparigliare le carte.
Una lettura più attenta della proposta, tuttavia, rivela alcuni dettagli nascosti.
La proposta di legge Mucchetti va ad abrogare in primo luogo l’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 361/1957, ovvero la parte della legge che recita:
Non sono eleggibili inoltre:
1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l’obbligo di adempimenti specifici, l’osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l’opera loro alle persone, società e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.
Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di Prefettura.Quindi rimuove sostanzialmente una serie di cause che comportano l’ineleggibilità di un cittadino.
Successivamente, la proposta di legge va ad aggiungere un articolo di legge alla Legge 60/1953, che invece tratta i casi di incompatibilità tra cariche aziendali e cariche pubbliche.
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