Fact-checking di Pagella Politica: Alfano e la presentazione di disegni di legge
L’iter legislativo è regolato nella parte II della Costituzione. Per quanto riguarda la fase dell’iniziativa, l’articolo 71 della Costituzione stabilisce che ciascun membro delle Camere ha diritto a presentare una proposta di legge, oltre al governo e agli altri organi a cui la legge costituzionale la conferisce: corpo elettorale (almeno 50 mila elettori), Consigli regionali (cfr. art. 121 c. 2 della Costituzione), Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (cfr. art. 99 c. 3 della Costituzione) .
[ad]Riguardo alla seconda parte della dichiarazione, l’articolo 72 della Costituzione stabilisce che quella che viene definita la fase deliberativa inizia con l’assegnazione alla Commissione competente (che rispecchia la proporzione dei gruppi parlamentari) della Camera in cui la proposta è stata presentata. Dopo la discussione in Commissione, il testo passa in aula dove avviene un dibattito generale, la discussione e la votazione dei vari articoli e degli eventuali emendamenti e, infine, la votazione finale.
Dunque, questa fase è pienamente nelle mani dei membri del parlamento i quali, attraverso la discussione, la presentazione di emendamenti e il voto, possono dire se condividono il testo o opporsi prima di passare il testimone al Presidente della Repubblica che può decidere se promulgare o rinviare il testo alle Camere.
Rileviamo che i membri del parlamento, secondo i regolamenti di Camera (Art. 14) e Senato (Art. 14), devono dichiarare l’appartenenza ad un gruppo purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese e i deputati che non appartengono a nessun gruppo costituiscono il gruppo misto. L’articolo 67 della Costituzione stabilisce anche che ogni parlamentare rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. E’ evidente che in genere le segreterie dei partiti esprimano un indirizzo politico e un’indicazione sulle votazioni, tuttavia il primo comma dell’articolo 83 del Regolamento della Camera, e il primo comma dell’articolo 84 del Regolamento del Senato prevedono che durante l’esame in assemblea il Presidente conceda spazio anche ai deputati che intendano esporre posizioni diverse rispetto a quelle del gruppo di appartenenza.
Se da una parte è vero, peró, che il gruppo parlamentare rappresenti la configurazione dei partiti in parlamento, il parlamentare ha comunque la libertà di votare in modo diverso dal proprio gruppo; i protagonisti del percorso legislativo, quindi, sono i membri del parlamento, non propriamente i partiti. Una mancata sottolineatura che vale ad Alfano un giudizio largamente positivo, ma non pieno. “C’eri quasi”!