E’ severo, preoccupante e preoccupato il giudizio che Article 19 – l’Associazione internazionale che si occupa di promozione e tutela della libertà di informazione in tutto il mondo – ha espresso sullo schema del nuovo regolamento sul diritto d’autore online che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni si avvia a varare.
Secondo il rapporto di Article 19, pubblicato nei giorni scorsi, molte delle previsioni contenute nel nuovo regolamento non sarebbero compatibili con gli standards internazionali in materia di tutela della libertà di informazione ma, soprattutto, violerebbero taluni diritti fondamentali dell’uomo, cristallizzati nella Convenzione internazionale ONU sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea sui diritti dell’Uomo.
E’ per questo che gli esperti di Article 19, non usano mezzi termini nel chiedere all’Autorità di eliminare dal testo del nuovo Regolamento ogni previsione idonea a determinare il blocco di interi siti internet o – se si decidesse di mantenere tali disposizioni – di rinunciare ad esercitare tale potere, attribuendolo all’Autorità Giudiziaria.
Limitazioni tanto forti della libertà di informazione, infatti – ricorda Article 19 – non possono che essere disposte sulla base di una precisa disposizione di legge e solo ed esclusivamente da un Giudice.
Superare tali limiti rischia di voler dire violare l’art. 19 della convenzione internazionale dei diritti civili e politici e l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Ma non basta.
Secondo Article 19, infatti, i termini decisamente ristretti nei quali l’Autorità sembra intenzionata a gestire i procedimenti di rimozione e di blocco, non sono compatibili con l’obbligo – anch’esso inderogabilmente sancito nella convenzione europea dei diritti dell’uomo – di riconoscere a ciascuno il diritto ad un “giusto processo”.
Difficile dare torto agli esperti di Article 19 perché è difficile sostenere che dare a qualcuno un termine di poche ore per difendersi corrisponda davvero a garantirgli il diritto alla difesa.
Article 19, propone all’Autorità di non attribuire al soggetto responsabile della pubblicazione del video oggetto di contestazione un termine inferiore ai quattordici giorni.
C’è anche la privacy, però, tra le preoccupazioni dell’Associazione internazionale.
Secondo Article 19, infatti, la previsione contenuta nel Regolamento secondo la quale l’Autorità potrebbe acquisire informazioni in relazione ai responsabili di ogni pubblicazione e condividere tali informazioni con i segnalanti che richiedono la rimozione dei contenuti, espone la privacy degli autori di taluni contenuti ad un inaccettabile rischio di violazione.
Ma è, probabilmente, un altro il suggerimento più importante che l’Associazione indirizza ad AGCOM: prevedere che chi chiede la rimozione di un contenuto senza averne effettivamente diritto sia condannato a pagare una sanzione per aver minacciato o temerariamente violato l’altrui libertà di informazione.
Ora la parola passa all’AGCOM anche se appare difficile accettare l’idea che l’Autorità possa pretendere che lo Stato italiano corra addirittura il rischio di essere condannato per violazione dei diritti dell’uomo in ragione della illiceità di una o più delle disposizioni contenute nel nuovo Regolamento.
Speriamo che, alla fine, prevalga il buon senso e la sacrosanta tutela degli interessi economici sia garantita nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino.