Più garanzie per i “pirati” di farmaci che per quelli digitali
Ci sono voluti quasi dieci mesi dalla prima segnalazione della Guardia di Finanza e un mese e mezzo dall’apertura formale del procedimento perché l’Autorità Garante per la concorrenza e il mercato verificasse l’effettiva illiceità della vendita di farmaci online promossa, anche nel nostro Paese, da una società di diritto inglese e, alla fine – leggi alla mano – l’Authority non ha potuto che diffidare la società a sospendere, entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento, la propria attività in Italia, a pena, in caso di violazione dell’ordine, di vedersi irrogare una sanzione pecuniaria da 10 mila a 150 mila euro.
La circostanza di agire a tutela della salute pubblica e al fine di evitare che i cittadini italiani assumessero farmaci – potenzialmente lesivi – in assenza del necessario controllo da parte di medici e farmacisti non ha, infatti, consentito all’Autorità – che pure ha agito nell’ambito di un procedimento cautelare ed urgente – di fare prima e di essere più veloce. Dura lex sed lex. L’Authority, come si legge nel provvedimento, ha dovuto svolgere le proprie indagini, acquisire i necessari elementi sulladenunziata – peraltro da parte della Guardia di finanza e non di un privato qualsiasi – illiceità della condotta posta in essere dalla società inglese, riconoscere a quest’ultima un termine di 30 giorni per presentare memorie ed essere sentita, consentirle di difendersi in un’apposita audizione e, solo al fine di tale lungo – per quanto urgente – procedimento ha potuto adottare un provvedimento di diffida alla prosecuzione dell’attività, peraltro, provvisorio e, comunque, soggetto ad un’impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo che, potrebbe, addirittura, sospendere l’efficacia della diffida dell’Authority e legittimare, sino alla decisione finale, la società inglese a proseguire nella commercializzazione dei suoi farmaci.
Difficile confrontarsi con questa vicenda senza pensare a quanto sta accadendo sul versante del diritto d’autore nel quale, a partire dal prossimo anno, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni potrebbe avere il potere di ordinare a chicchessia la rimozione di qualsiasi contenuto dallo spazio pubblico telematico o, addirittura, di renderlo inaccessibile – previo un ordine in tal senso ai gestori delle autostrade dell’informazione – nello spazio di pochi giorni, sulla base di una segnalazione proveniente non dalla Guardia di Finanza – come nel caso di specie – ma da chiunque si dichiari titolare dei diritti d’autore o di agire nell’interesse di quest’ultimo.
E pensare che quello che l’Agcom potrà adottare non sarà un provvedimento “provvisorio” ma un provvedimento definitivo sebbene soggetto all’impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo. E’ dal raffronto delle nuove regole che l’Authority si accinge a varare con vicende come quella appena affrontata dall’Autorità Antitrust e i giudizi cautelari quotidianamente celebrati davanti alle sezioni specializzate di proprietà intellettuale dei nostri Tribunali che emerge, con prepotenza, la misura dell’errore che si sta commettendo sul versante dell’enforcement dei diritti d’autore.
In uno Stato di diritto non si può tollerare che si riconoscano più garanzie a un “contrabbandiere di farmaci” che a chi pubblica – più o meno o niente affatto consapevolmente – un video con una colonna sonora “pirata”. E’ evidente che c’è qualcosa che non funziona. Se le garanzie del “giusto processo” esigono che si riconoscano – persino in un procedimento cautelare – trenta giorni a chi vende farmaci illegalmente, minacciando la salute pubblica, non è possibile pensare che chi pubblica un contenuto online – magari scritto o creato da qualcun altro -, possa avere solo 72 ore per difendere la legittimità del proprio operato.
E non mi si venga a dire che giudicare della liceità o illiceità di chi vende farmaci online fuori da una farmacia e senza ricetta è più complicato che accertare se un determinato contenuto – magari proveniente da un tg ed utilizzato in un altro tg – può o meno essere ri-utilizzato nell’ambito di un’attività informativa. E non mi si venga neppure a dire che l’attività di impresa di chi vende farmaci online senza averne le necessarie autorizzazioni e in barba alle nostre leggi, merita maggior tutela di chi pubblica contenuti online, contribuendo alla circolazione di informazioni, idee e opinioni e, dunque, esercitando la propria libertà di espressione o consentendo ad altri di esercitarla. L’idea perversa alla base della nuova iniziativa regolamentare dell’Agcom secondo la quale il fine – rimuovere un contenuto “presunto pirata” dallo spazio pubblico telematico – giustificherebbe i mezzi – un procedimento lontano dalle regole del “giusto processo” – non sta in piedi, non in un Paese civile e non in uno Stato di diritto.