#ddaonline: così parlò AGCOM
Il dado è tratto: l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni ha varato giovedì mattina la nuova disciplina sulla tutela del diritto d’autore online, ergendosi ad arbitro unico di ogni controversia relativa alla pubblicazione nello spazio pubblico telematico di qualsiasi tipo di contenuto sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario.
I Giudici – quelli veri e togati – delle sezioni specializzate di proprietà intellettuale sono, di fatto, esautorati di ogni funzione almeno in relazione alla tutela dei diritti d’autore online.
Il nuovo regolamento, infatti, offre a chi sia interessato ad ottenere la rimozione di un contenuto pubblicato in Rete, un procedimento tanto efficace ed economico da essere, evidentemente, destinato a diventare rapidamente la soluzione di default.
Chi volesse impugnare gli ordini di rimozione adottati dall’Autorità, d’altra parte, dovrà imbarcarsi in un giudizio ordinario dinanzi ai giudici amministrativi.
Siamo appena entrati nel guinnes dei primati: siamo l’unico Paese in Europa nel quale un’Autorità amministrativa può ordinare la cancellazione di un contenuto dal web e disporre che gli internet service provider – tutti – dirottino il traffico diretto verso una determinata pagina o un’intera piattaforma.
Per i titolari dei diritti e per l’AGCOM deve essere una ragione di vanto ed orgoglio.
Per tutti gli altri è, inesorabilmente, ragione di grande preoccupazione.
Nel testo approvato oggi, infatti, non c’è, purtroppo, traccia di quell’equilibrio tra contrapposti diritti ed interessi, che, nei mesi scorsi, dall’Autorità avevano assicurato non sarebbe mancato.
Anzi il testo approvato è, se possibile, ancor più sbilanciato dalla parte dei titolari dei diritti di quello presentato in consultazione pubblica.
Basterà dire che chiunque potrà attivare il procedimento di rimozione di un contenuto anche senza aver, preventivamente, attivato l’eventuale procedura dinotice and take down previsto dal gestore del sito e che l’Autorità, in caso di mancato adeguamento spontaneo alla segnalazione da parte dell’uploader del contenuto o del gestore del sito o della pagina, non perderà neppure tempo ad ordinare a questi ultimi la cancellazione, rivolgendosi direttamente all’internet services provider con un ordine di cancellazione coatta o di disabilitazione all’accesso.
Tra rispettare le regole del giusto processo e imboccare la strada della giustizia sommaria, insomma, alla fine l’Authority ha scelto quest’ultima: il fine giustifica i mezzi.
Ma non basta.
Il testo definitivo del Regolamento, infatti, fa emergere in modo plateale una delle più grandi balle sin qui ipocritamente raccontata dall’Autorità: quella secondo la quale il provvedimento avrebbe avuto ad oggetto solo le condotte di pirateria c.d. massiva.
Non è così.
Il Regolamento riguarda – come era, peraltro, naturale che fosse – tutte le condotte di violazione dei diritti d’autore online: piccole o grandi che siano.
Lo rivela – senza spazio alcuno per ambiguità e ipocrisie – la lettura dell’articolo nove che disciplina il procedimento sommario abbreviato, un’autentica creatura da codice militare di guerra.
La disposizione, infatti, prevede espressamente che nell’ipotesi di “violazioni di carattere massivo”, l’Authority proceda con super-urgenza, confermando così che anche laddove la condotta segnalata non abbia carattere “massivo”, si procederà comunque ma a velocità normale.
A questo punto ogni ulteriore riflessione e confronto con l’AGCOM diventa sostanzialmente inutile e non resta che interessare della questione i Giudici amministrativi, eventualmente quelli della Corte Costituzionale, di quella europea e, forse, di quella dei diritti dell’uomo.
Toccherà a loro ripristinare la legalità, valutando se il Regolamento rispetta le leggi del nostro Paese, la Costituzione, l’Ordinamento europeo e, soprattutto, i diritti fondamentali dell’uomo.